COSAP - Esenzioni ed Esclusioni
Esclusioni
I canoni per le occupazioni di suolo pubblico, realizzate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto dell’Amministrazione Comunale, limitatamente al tempo e allo spazio previsti nel verbale di cui all’art. 9 comma 4 come necessari per il compimento di tali lavori appaltati, si intendono compresi nel prezzo contrattuale.
Esenzioni
Sono escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:
a) I balconi, le tende solari a copertura degli stessi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni simile infisso di carattere stabile sporgente da filo muro quali ad esempio, scale di accesso e gradini previsti nel permesso edilizio;
b) Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
c) Le occupazioni di aree cimiteriali;
d) I passi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
e) Le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
f) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
g) La segnaletica, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
h) Gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
i) Dissuasori e serie di dissuasori di sosta, parapedonali e paracarri;
j) Fosse biologiche, imhoff e pozzetti d’ispezione, griglie, bocche di lupo e simili;
k) Occupazioni effettuate da:
k.1) veicoli in sosta per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tali operazioni e comunque non superiore ai 30 minuti;
k.2) veicoli destinati al trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi assegnati;
k.3) taxi e veicoli da noleggio con conducente nelle aree pubbliche a ciò destinate;
k.4) veicoli in aree destinate dal Comune a parcheggio a pagamento e concesse a tale titolo dall'Amministrazione Comunale dietro pagamento di un canone o altro corrispettivo.
l) Le occupazioni occasionali di cui all’art. 5 comma 3, nonché quelle di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell’art. 5 comma 1;
m) Le occupazioni occasionali di cui alla lettera b) dell’art. 5 comma 1 limitatamente ai periodi dal 1° dicembre al 7 gennaio, da 8 giorni prima della Pasqua a 2 giorni successivi alla stessa, nei giorni del 19 marzo, 25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 15 agosto, 1 novembre e in altri eventuali date individuate dalla Giunta Municipale;
n) le occupazioni con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano poste in contenitori che possano essere facilmente rimossi; altre occupazioni con elementi permanenti di arredo urbano, specchi parabolici, lanterne, lampade, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza, faretti e simili;
o) L’occupazione di spazi soprastanti con insegne d’esercizio poste in aderenza ad edifici, la cui sporgenza dal vivo del muro sia inferiore a trenta centimetri; in caso di aggetto pari o superiore a trenta centimetri, l’esenzione si applica a condizione che la superficie della proiezione ortogonale al suolo del maggior perimetro dell’insegna non superi il limite di 2 metri quadrati;
p) Le occupazioni effettuate mediante targhe e loro proiezione al suolo;
q) Le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
r) Le occupazioni permanenti inerenti attività produttive aperte in insediamenti di nuova costruzione nei primi tre anni dal rilascio del certificato di agibilità;
s) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici dati in concessione nei casi in cui, al termine della stessa, ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune;
t) Occupazioni effettuate dal soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani;
u) Occupazioni con cassette di raccolta postale e cabine telefoniche;
v) Occupazioni per commercio itinerante;
w) Le occupazioni effettuate da Stato, Regioni, Province, enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. L'esenzione non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
x) Le occupazioni per manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale;
y) Le occupazioni realizzate dai Consorzi tra operatori economici regolarmente costituiti, effettuate in attuazione di piani di animazione posti in essere sulla base di specifica concertazione con il Comune;
z) Le occupazioni previste nell’ambito di manifestazioni di rilevante interesse cittadino direttamente organizzate dal Comune con il concorso di altri soggetti pubblici o privati ed espressamente individuate con delibera della Giunta Municipale.