ICI - Aliquote
A) Aliquota Ordinaria 7 per mille
IMMOBILI A DISPOSIZIONE:
1) numero 1 unità immobilare per nucleo familiare a condizione che sia ammobiliata, allacciata ai pubblici servizi ed a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado).
2) immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (esempio: oggetto di interventi di manutenzione straordinaria).
B) Aliquota Agevolata del 1 per mille
su presentazione istanza
IMMOBILI LOCATI AI SENSI DELLA LEGGE 431 come abitazione principale.
Per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA, UPPI, APPC e depositato in Comune in data 10 giugno 2003, ai sensi dell'art.2 c.3 della Legge 431/1998.
L'aliquota agevolata del 1 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale.
C) Aliquota Agevolata del 2 per mille
su presentazione istanza
IMMOBILI LOCATI AI SENSI DELLA LEGGE 431 a studenti universitari.
Per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari, con contratto concordato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non inferiore ad 1 anno. L'aliquota agevolata del 2 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale.
D) Aliquota Agevolata del 4 per mille
su presentazione istanza
IMMOBILI DESTINATI A NUOVE ATTIVITÀ O AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ ESISTENTI, AREE EDIFICABILI DESTINATE A COSTRUZIONI PER NUOVE ATTIVITÀ
1) Per le unità immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero - unità immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. La concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori.
2) Per le aree edificabili per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori e per un massimo di tre anni.
3) Per unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche, per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'ultimazione dei lavori).
4) per le unità immobiliari già esistenti da destinare ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, attività turistiche, finalizzate all'inizio di nuove attività commerciali o all'ampliamento di attività già esistenti (intese come apertura di unità locale) per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell'unità stessa; (la concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata certificazione della Camera di Commercio attestante la destinazione dell'unità locale aggiuntiva).
5) Per le unità immobiliari di cui ai punti 3 e 4 nell'ambito delle quali sia documentata l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell'arco del triennio dalla data di inizio attività nell'unità stessa, l'aliquota agevolata viene concessa per un periodo massimo di 6 anni purché permanga tale condizione.
6) Per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra COMUNE DELLA SPEZIA e CONFEDILIZIA in data 22 ottobre 2001, ai sensi della Legge 431/1998, per il reperimento di alloggi sul libero mercato al fine di soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio per le fasce deboli. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato.
E) Aliquota Agevolata del 5 per mille
1) Per le unità immobiliari categorie catastali A1/A8/A9 adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
2) Per le unità immobiliari pertinenza dell'abitazione principale del proprietario, di categoria catastale A1, A8 e A9, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
3) Per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 concesse in uso gratuito a familiari, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.
4) Per il coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa, a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
F) Aliquota Agevolata del 6 per mille
FABBRICATI MERCE
Per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (fabbricati merce) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili come consentito dall'art.8 comma 1 del D.Lgs 504/92, modificato dall'art.3 comma 53 della Legge 662/96 (viene concessa l'aliquota agevolata per i primi 3 anni dalla data di ultimazione lavori).
G) Aliquota Agevolata del 9 per mille
IMMOBILI VUOTI da oltre 2 anni
Per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati "immobili non locati" le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unità per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi ed a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado).
Non vengono altresì considerati "immobili non locati" gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (esempio: oggetto di interventi di manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l'aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta.