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ICI - Esenzioni


Sono esenti le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/7 e relative pertinenze (modifiche introdotte dal D.L. 93 del 27/05/2008).

In base al vigente Regolamento Comunale ICI possono essere considerate "pertinenze dell'abitazione" (su presentazione di istanza) n. 1 cantina (categoria catastale C/2) situata nel raggio di 200 mt dalla abitazione principale e n. 1 box auto (categoria catastale C/6 o C/7) situato nel territorio comunale.

ABITAZIONI PRINCIPALI
1) Immobile di residenza anagrafica.
2) Immobile di accertata dimora abituale in caso di assenza di residenza anagrafica.
3) Immobile di proprietà di cooperative a proprietà indivisa usati come abitazione principale da parte dei soci assegnatari.
4) Immobili degli IACP regolarmente assegnati.
5) Ex casa coniugale del coniuge non assegnatario che non possiede abitazione principale nello stesso comune (subordinata a presentazione di dichiarazione di variazione).
6) Immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado, da parte di proprietari di un unico immobile sul territorio comunale. La concessione di tale agevolazione è subordinata alla condizione che gli stessi vi risiedano, limitatamente al periodo di residenza anagrafica e alla condizione che nessuno degli eventuali altri immobili siti fuori dal territorio comunale, posseduti dal proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale sull’immobile concesso in uso gratuito, rientri nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9 - (su presentazione istanza).
7) Immobile non locato di proprietà di anziani o disabili che risiedono in case di cura.
8) Immobile di proprietà del coniuge non assegantario a seguito di provvedimento di separazione legale: applicazione della aliquota e della detrazione prevista per abitazione principale a condizione che non si posseggano altre abitazioni nel territorio comunale.

Agli immobili appartenenti alle cat. catastali A/1-A/8-A/9, se adibiti ad abitazione principale, deve essere applicata l'aliquota del 5 per mille - detrazione € 103,29.

Dichiarazioni

A decorrere dall'anno di imposta 2007 è soppresso l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui sono applicabili le procedure telematiche (flussi telematici Agenzia del Territorio).

La dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui si vuol far valere il diritto ad applicazione di aliquote agevolate o riduzioni di imposta (es. utilizzo dell'immobile come abitazione principale, immobile inagibile, ecc.) e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (es.: variazioni relative ad aree fabbricabili).

Nei casi in cui rimane l'obbligo di presentazione, la dichiarazione di variazione ICI deve essere presentata oppure inviata a mezzo posta a SPEZIA RISORSE S.p.A. - Ufficio ICI - Via Pascoli 62/A - La Spezia