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ICI - Ravvedimento Operoso

La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'imposta, avvalendosi del ravvedimento operoso, come stabilito dall'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni.

Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
La regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso prevede la riduzione delle sanzioni e precisamente:

  • Riduzione ad Un Decimo del Minimo della Sanzione in caso di versamento eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza.
  • Riduzione ad Un Decimo del Minimo della Sanzione in caso di presentazione di comunicazione entro il 90 giorni dalla data di scadenza.
  • Riduzione ad Un Ottavo del Minimo della Sanzione se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, degli interessi moratori calcolati al tasso legale (1,5%), con maturazione giorno per giorno.
Il versamento complessivo (imposta, sanzione e interessi), deve essere eseguito utilizzando il bollettino di versamento ICI nel quale deve essere barrata la casella relativa al ravvedimento.

Per i fabbricati non iscritti al catasto o per i quali sono intervenute variazioni strutturali permanenti dovrà essere considerata una rendita presunta, con riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari.

Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.