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Tares - Determinazione della Superficie Assoggettabile e del Dovuto


Determinazione della Superficie Assoggettabile

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al Tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al Tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,00.

Per le aree la superficie assoggettabile al Tributo è costituita da quella calpestabile, misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.

La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Determinazione del dovuto

Il Tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

La tariffa è composta da una "quota fissa", determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una "quota variabile", rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

Tariffa per le utenze domestiche:

La "quota fissa" della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.

La "quota variabile" della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di attivazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Tariffa per le utenze non domestiche:

La "quota fissa" della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

La "quota variabile" della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

La classificazione delle utenze non domestiche viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, ovvero in base a quanto risulti dall'iscrizione alla CC.I.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.