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TARI - Tassa sui Rifiuti
(IUC - Imposta Unica Comunale)

La TARI è il nuovo tributo sui rifiuti istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014 come componente della IUC – Imposta Unica Comunale, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni. Di seguito un riepilogo della disciplina prevista dal Regolamento Comunale Deliberazione n. 12 del 07/05/2014.

Presupposto per l'applicazione del Tributo

Presupposto per l’applicazione del Tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

SI INTENDONO PER:
a) locale, l’unità immobiliare o la porzione di essa destinata ad uno specifico utilizzo (abitativo, commerciale, produttivo, servizi) e dotata di specifica autonomia funzionale;
b) aree scoperte, tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto (solido o liquido) di cui l’estensione stessa è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, i locali adibiti a civile abitazione e loro pertinenze;
d) utenze non domestiche, i locali e le aree adibiti ad attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere, ovvero utilizzati da parte di comunità, associazioni, circoli e simili.

SONO ESCLUSE DAL TRIBUTO:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.

La detenzione o la conduzione di un immobile si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica, nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche l’occupazione si presume avvenuta a seguito del rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile ovvero a seguito di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione volontaria ancorché temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del Tributo.

Chi deve pagare

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del Tributo:
a) per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 29 o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori.
b) per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il Tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune o del soggetto gestore del tributo, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi consecutivi nel corso del medesimo anno solare, il Tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del Tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Scadenze e modalità di pagamento



È fatta comunque salva la facoltà del Consiglio Comunale di stabilire diverse scadenze in sede di approvazione annuale delle tariffe.
È in ogni caso consentito il pagamento in un’unica soluzione.

Il versamento deve essere eseguito dal contribuente mediante utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) o mediante apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero attraverso le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.


I pagamenti potranno essere effettuati entro le scadenze indicate in modalità:

  • on line sul sito o con le app di SpeziaRisorse S.p.A., di Poste italiane, della sua Banca o degli altri canali di pagamento. E' possibile pagare con carte, conto corrente, CIBILL.
  • fisicamente sul territorio in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato. E' possibile pagare in contanti, con carte o conto corrente.

Regolamento Comunale

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Il Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI è stato approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 07/05/2014