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I.C.I. 2009
modifiche introdotte dal D.L. 93/27.5.2008
Sono esenti le abitazioni principali appartenenti alle cat.catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/7 e relative pertinenze
In base al vigente Regolamento Comunale ICI possono essere considerate "pertinenze dell'abitazione" (su presentazione di istanza) n. 1 cantina (categoria catastale C/2) situata nel raggio di 200 mt dalla abitaz. principale e n. 1 box auto (categoria catastale C/6 o C/7) situato nel territorio comunale
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Abitazioni principali |
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1) immobile di residenza anagrafica
2) immobile di accertata dimora abituale in caso di assenza di residenza anagrafica
3) immobile di proprietà di cooperative a proprietà indivisa usati come abit.principale da parte dei soci assegnatari
4) immobili degli IACP regolarmente assegnati 5) ex casa coniugale del coniuge non assegnatario che non possiede abitazione principale nello stesso comune (subordinata a presentazione di dichiarazione di variazione)
6) immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta di 1°grado, da parte di proprietari di un unico immobile in tutto il territorio nazionale ( su presentazione istanza)
7) immobile non locato di proprietà di anziani o disabili che risiedono in case di cura |
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Agli immobili appartenenti alle cat. catastali A/1-A/8-A/9, se adibiti ad abitazione principale, deve essere applicata l'aliquota del 5 per mille - detrazione € 103,29
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ALIQUOTA ORDINARIA: 7 per mille
ALTRE ALIQUOTE |
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IMMOBILI LOCATI AI SENSI DELLA LEGGE 431
come abitazione principale |
1 per mille
(su presentazione istanza) |
IMMOBILI LOCATI AI SENSI DELLA LEGGE 431
a studenti universitari |
2 per mille
(su presentazione istanza) |
IMMOBILI DESTINATI A NUOVE ATTIVITA' O AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' ESISTENTI, AREE EDIFICABILI DESTINATE A COSTRUZIONI PER NUOVE ATTIVITA' |
4 per mille
(su presentazione istanza) |
FABBRICATI MERCE |
6 per mille |
IMMOBILI A DISPOSIZIONE:
1) numero 1 unità immobilare per nucleo familiare a condizione che sia ammobiliata, allacciata ai pubblici servizi ed a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino
al II grado).
2)immobili non utilizzati per causa di forza maggiore
(es.: oggetto di interventi di manutenzione straordinaria). |
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IMMOBILI VUOTI da oltre 2 anni |
9 per mille |
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DICHIARAZIONE ICI: soppresso l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui sono applicabili le procedure telematiche (flussi telematici Agenzia del Territorio) .
IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL CONIUGE NON ASSEGNATARIO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE: applicazione della aliquota e della detrazione prevista per abitazione principale a condizione che non si posseggano altre abitazioni nel territorio comunale.
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ICI - Imposta Comunale sugli Immobili
L'Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita con il D.Lgs 504 del 30 dicembre 1992 e la sua applicazione decorre dal 1°gennaio 1993. |
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Presupposto dell'imposta
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. |
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Dichiarazione di variazione
A decorrere dall'anno di imposta 2007 l'obbligo di presentazione della dichiarazione è stato soppresso; la dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui si vuol far valere il diritto ad applicazione di aliquote agevolate o riduzioni di imposta (es. utilizzo dell'immobile come abitazione principale, immobile inagibile, ecc.) e nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (es.: variazioni relative ad aree fabbricabili).
Nei casi in cui rimane l'obbligo di presentazione, la dichiarazione di variazione ICI deve essere presentata oppure inviata a mezzo posta a
SPEZIA RISORSE S.p.A. - Ufficio ICI - Via Pascoli 62/A - La Spezia.
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Chi deve pagare
L'imposta Comunale sugli immobili deve essere pagata:
dal proprietario di fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli direttamente coltivati;
dal titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residente nel territorio dello Stato. Nel diritto di abitazione rientra quello del socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa.
dal locatario dell'immobile, in caso di locazione finanziaria dal concessionario nel caso di concessione su aree demaniali |
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Determinazione dell'imposta dovuta
Calcolo della base imponibile
Per determinare quanto si deve pagare è necessario conoscere la base imponibile.
Quest'ultima è data dal valore dell'immobile con riferimento a diversi parametri:
- per i fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno in corso (aumentata del 5%), il coefficiente moltiplicatore previsto:
140 per le categorie B
100 per le categorie A e C (escluse A/10 e C/1)
50 per le categorie A/10 e D
34 per la categoria C/1;
- per i fabbricati non iscritti al catasto o per i quali sono intervenute variazioni strutturali permanenti dovrà essere considerata una rendita presunta, con riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari;
- per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti
per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione; per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per 75.
Calcolo dell'Imposta
Per calcolare l'imposta da pagare si applica alla base imponibile l'aliquota prevista annualmente con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.
L'ICI si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l'immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni. |
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Aliquote
A) aliquota ordinaria (per tutti gli immobili per i quali non sono previste diverse aliquote): 7 per mille;
B) aliquota agevolata del 1 per mille :
per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC e depositato in Comune in data 10 giugno 2003, ai sensi dell'art.2 c.3 della Legge 431/1998 . L'aliquota agevolata del 1 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale.
C) aliquota agevolata del 2 per mille :
per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari, con contratto concordato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non inferiore ad 1 anno . L'aliquota agevolata del 2 per mille potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale.
D)
aliquota agevolata del 4 per mille:
1. per le unità immobiliari inagibili ed inabitabili che siano oggetto di interventi volti al loro recupero - unità immobiliari interessate da interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. La concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori;
2. Per le aree edificabili per le quali sia stata rilasciata concessione edilizia per la costruzione di unità immobiliari destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'inizio lavori e per un massimo di tre anni;
3. per unità immobiliari di nuova costruzione destinate ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere o ampliamento di attività esistenti, attività turistiche , per i primi tre anni dalla data di ultimazione dei lavori (la concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata documentazione comprovante l'ultimazione dei lavori);
4.
per le unità immobiliari già esistenti da destinare ad insediamenti produttivi industriali, artigianali, commerciali, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, attività turistiche, finalizzate all'inizio di nuove attività commerciali o all'ampliamento di attività già esistenti (intese come apertura di unità locale) per un periodo di tre anni dalla data di inizio attività nell'unità stessa; (la concessione dell'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta con allegata certificazione della Camera di Commercio attestante la destinazione dell'unità locale aggiuntiva);
5.
per le unità immobiliari di cui ai punti 3 e 4 nell'ambito delle quali sia documentata l'assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente nell'arco del triennio dalla data di inizio attività nell'unità stessa, l'aliquota agevolata viene concessa per un periodo massimo di 6 anni purché permanga tale condizione.
6.
per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra COMUNE DELLA SPEZIA e CONFEDILIZIA in data 22 ottobre 2001, ai sensi della Legge 431/1998 , per il reperimento di alloggi sul libero mercato al fine di soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio per le fasce deboli. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta, con allegata copia del contratto di locazione stipulato
E) aliquota agevolata del 5,00 per mille :
per le unità immobiliari categorie catastali A1/A8/A9 adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel Comune, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
per le unità immobiliari pertinenza dell'abitazione principale del proprietario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
per il coniuge che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa, a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
F) aliquota del 6 per mille:
per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti ( fabbricati merce ) dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili come consentito dall'art.8 comma 1 del D.Lgs 504/92, modificato dall'art.3 comma 53 della Legge 662/96 (viene concessa l'aliquota agevolata per i primi 3 anni dalla data di ultimazione lavori);
G) aliquota del 9 per mille:
per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Non vengono considerati "immobili non locati" le unità immobiliari tenute a disposizione (nel numero di 1 unità per nucleo familiare) a condizione che le stesse siano ammobiliate, allacciate ai pubblici servizi ed a stretta disponibilità del proprietario e dei suoi familiari (parenti in linea retta e collaterale fino al II grado).
Non vengono altresì considerati "immobili non locati" gli immobili non utilizzati per causa di forza maggiore (es.: oggetto di interventi di manutenzione straordinaria). A dette unità viene applicata l'aliquota ordinaria, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta; |
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Detrazione per abitazione principale
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Nel caso in cui più proprietari abitino nella stessa unità immobiliare, la detrazione deve essere divisa in parti uguali e non per quote di proprietà.
La detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.
La detrazione si applica anche al coniuge non assegnatario della abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
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Ulteriore detrazione per abitazione principale
Per poter usufruire delle maggiori detrazioni deve essere presentata apposita istanza, presso SPEZIA RISORSE S.p.A. con sede in Via Pascoli 62/A, entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta.
Elevazione della detrazione da € 103,291 a € 300,00 per:
a) soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi netti per
- € 8.200,00 se composto da una persona
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€ 9.500,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni ulteriore componente
Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a € 25,82 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate;
b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a :
- € 9.400,00 se composto da una persona
- € 11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni ulteriore componente
Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennità di mobilità di cui alla legge 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a € 25,82 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi
c) soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a € 8.500,00.
Elevazione della detrazione da € 103,291 a € 300,00 per i soggetti passivi il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non autosufficienti (invalidità minima 75%) ed abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi provenienti da fonti reddituali di cui ai punti a),b) e c) non superiori a:
- € 9.400,00, se composta da una persona
- € 11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di €1.033,00 per ogni ulteriore componente;
Elevazione della detrazione da € 103,291 a € 154,937 per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a € 20.600,00 con minimo di tre figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio nazionale;
Elevazione della detrazione da € 103,291 a € 154,937 per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie (max 35 anni di età e coniugati da non oltre 4 anni alla data dell' 01/01/2008) con reddito lordo sino a € 20.600,00, maggiorato di € 1.033,00 per ogni eventuale figlio a carico, ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio nazionale;
Per le tipologie a), b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione.
I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d'acconto a titolo d'imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso.
Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.
Per i figli studenti o disoccupati, considerati fiscalmente a carico dei genitori pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell'esenzione è da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.
Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti d'imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei redditi presentata a norma del DPR 29.09.1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l'imposta netta.
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Termini e modalità di versamento
Quando si paga
Il pagamento dell'imposta può essere eseguito in due rate:
- la prima rata entro il 16 giugno, nella misura del 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento non deve essere effettuato per imposta da versare sino a 12,00 €; qualora l'importo da versare sia superiore a € 12,00, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione.
Come e dove si paga
I versamenti si effettuano utilizzando i bollettini di
conto corrente postale N° 69044857
intestato a:
SPEZIA RISORSE S.p.A. - I.C.I. - Via Pascoli, 64 - LA SPEZIA
Il pagamento può essere effettuato:
- presso tutte le filiali CARISPE S.p.A.
- presso gli uffici postali.
- mediante liquidazione dell'imposta in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e versamento con Mod. F24
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Ravvedimento operoso
La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'imposta, avvalendosi del ravvedimento operoso, come stabilito dall'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni.
Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
La regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso prevede la riduzione delle sanzioni e precisamente:
RIDUZIONE AD UN DODICESIMO DEL MINIMO DELLA SANZIONE in caso di versamento eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
RIDUZIONE AD UN DODICESIMO DEL MINIMO DELLA SANZIONE in caso di presentazione di comunicazione entro il 90 giorni dalla data di scadenza;
RIDUZIONE AD UN DECIMO DEL MINIMO se la regolarizzazione degli errori od omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo, degli interessi moratori calcolati al tasso legale (3%), con maturazione giorno per giorno. Il versamento complessivo (imposta, sanzione e interessi), deve essere eseguito utilizzando il bollettino di versamento ICI nel quale deve essere barrata la casella relativa al ravvedimento. |
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Rimborsi
Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dalla data di versamento (legge 296/2007 - comma 164) |
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Riferimenti Normativi
D.Lgs. 13 dicembre 1992 n. 504 e successive modifiche e integrazioni;
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione C.C. n. 82 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.
Regolamento Generale delle Entrate approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 19/07/2004 e successive modifiche e integrazioni.
Clicca per scaricare il Regolamento Generale delle Entrate in formato word o pdf
regolamento_generale_delle_entrate.doc
regolamento_generale_delle_entrate.pdf
Deliberazione Consiglio Comunale ATTO N. 7 del 23/02/2010
di determinazione delle aliquote e detrazioni ICI per l'anno 2010
(Clicca per scaricare versione pdf della deliberazione anno 2010) |
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Regolamento Comunale
Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione C.C. n. 82 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.
Clicca per scaricare il Regolamento ICI 2007 in formato word o pdf
Regolamento_ICI_2007.doc
Regolamento_ICI_2007.pdf |
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Modulistica
Clicca per scaricare la modulistica in formato word o pdf
istruzioni ICI 2009
(ICI2009_istruzioni.pdf)
modello ICI 2009
(ICI2009_modello.pdf)
istruzioni ICI 2008
(ICI_2008_istruzioni.pdf)
modello ICI 2008
(ICI_2008_modello.pdf)
istanza per uso gratuito 2010
(usogratuito2010.doc, usogratuito2010.pdf)
istanza per pertinenze
(pertinenze2010.doc, pertinenze2010.pdf)
istanza per unità immobiliari già esistenti
(immobiligiaesistenti2010.doc, immobiligiaesistenti2010.pdf)
istanza per unità immobiliari di nuova costruzione
(immobilinuovacostruzione2010.doc, immobilinuovacostruzione2010.pdf)
istanza per immobili a disposizione
(immobilidisposizione2010.doc, immobilidisposizione2010.pdf)
istanza per aree fabbricabili destinate a nuovi insediamenti produttivi
(aree2010.doc, aree2010.pdf)
istanza per fabbricati merce
(fabbricatimerce2010.doc, fabbricatimerce2010.pdf)
istanza per immobili locati con contratti agevolati L.431
(immobililocati2010.doc, immobililocati2010.pdf)
istanza per immobili locati per esigenze abitative transitorie
(locazionitransitorie2010.doc, locazionitransitorie2010.pdf)
istanza per recupero immobili inagibili e realizzazione posti auto
(inagibiliautorimesse2010.doc,inagibiliautorimesse2010.pdf)
istanza per maggiore elevazione detrazione 2009
(maggioreelevazionedetrazione2010.doc, maggioreelevazionedetrazione2010.pdf)
istanza per maggiore detrazione per giovani coppie
(giovanicoppie2010.doc, giovanicoppie2010.pdf)
istanza per maggiore detrazione per nuclei familiari con 3 figli
(3figli2010.doc, 3figli2010.pdf)
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Contatti
Sportello I.C.I. Via Pascoli, 62/A
Orario al pubblico:
dal lunedì al venerdì 8.30-13.00 / 14.30-16.00;
sabato 9.00-12.00
Telefono 0187 5737 550
Fax 0187 504 232
mail: ici@speziarisorse.it |
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