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COSAP - Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è un'entrata di carattere patrimoniale, introdotta dal Comune della Spezia a decorrere dal 1 gennaio 2000, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

Tipi di occupazione: permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle secondo quanto disposto dal articolo 13 per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Chi deve pagare

Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall’art. 1292 del Codice Civile.

Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.
In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 5 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista dall’art. 26 comma 4.

Termini e modalità di pagamento

Per le occupazioni temporanee:
il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
qualora l'importo del canone superi Euro 400 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell’interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
se effettuate da esercenti attività commerciale su suolo pubblico in area di mercato, il canone può essere comunque suddiviso in 4 rate di pari importo con scadenza fissa al 31/03 – 31/05 – 31/07 – 31/10.

Per le occupazioni permanenti:
il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione;
per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. per importi superiori a Euro 400 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31/03 – 31/05 – 31/07 – 31/10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

I pagamenti devono essere eseguiti mediante:

  • versamento per contanti (non si accettano Assegni Bancari) o con bancomat presso l'ufficio cassa di SPEZIA RISORSE in Via Pascoli 64
  • versamento su conto corrente postale n. 69045250 intestato a SPEZIA RISORSE SPA - VIA PASCOLI 64 - 19124 LA SPEZIA

Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

Il Concessionario dovrà effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.
Sulle somme rimborsate sono dovuti interessi calcolati nella misura prevista dal regolamento generale sulle entrate.

Riferimenti Normativi

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Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.7.2004
Modificato con Deliberazione C.C. n. 10 del 29/03/2007
Modificato con Deliberazione C.C. n. 8 del 15/02/2012
Modificato con Deliberazione C.C. n. 13 del 06/05/2013
Modificato con Deliberazione C.C. n. 16 del 07/05/2014
Modificato con Deliberazione C.C. n.15 del 08/04/2019
Modificato con Deliberazione C.C n. 5 del 10/04/2020

Art. 63 Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni
Deliberazione Consiglio Comunale n. 75 del 29.11.1999
Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2004
Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 19.07.2004
Deliberazione Giunta Comunale n.130 del 25.3.2003
Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27/03/2008
Delierazione Giunta Comunale n.116 del 27/03/2008
Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 26/03/2009
Deliberazione Giunta Comunale n.74 del 3 marzo 2009
Deliberazione Giunta Comunale n.113 del 6 aprile 2009
Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 25.02.2011
Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.2012
Deliberazione Giunta Comunale n.67 del 27.02.2012

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