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IMU - Ravvedimento Operoso


La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'imposta, avvalendosi del ravvedimento operoso, come stabilito dall'art. 13 del D.Lgs n. 472 del 18.12.1997 e successive modificazioni.

Per potersi avvalere del ravvedimento operoso è indispensabile che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano già state contestate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

La regolarizzazione spontanea mediante il ravvedimento operoso - per violazioni precedenti all’01/09/2024 - prevede la riduzione delle sanzioni e precisamente:

  • dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza, la sanzione è pari allo 0,1 % della somma dovuta per ciascun giorno di ritardo.
  • dal 15° al 30° giorno successivo a quello di scadenza, la sanzione è pari al 1,5 % di ogni importo non versato.
  • dopo il 30° giorno fino al 90° giorno dalla scadenza, la sanzione è pari al 1,67 % di ogni importo non versato.
  • dopo il 90° giorno ma entro 1 anno dalla scadenza (entro i termini di presentazione della dichiarazione), la sanzione è pari al 3,75 % di ogni importo non versato.
  • dopo un anno (e fino a due anni), la sanzione è pari al 4,29 %.
  • dopo due anni, la sanzione è pari al 5 %.

Regolazione spontanea mediante ravvedimento operoso della sanzione, per violazioni successive all’01/09/2024:

  • dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza, la sanzione è pari allo 0,083% giornaliero;
  • dal 15° al 30° giorno successivo a quello di scadenza, la sanzione è pari all'1,25%;
  • dopo il 30° giorno fino al 90° giorno dalla scadenza, la sanzione è pari all'1,39%;
  • dopo il 90° giorno ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza (quando non è prevista dichiarazione periodica), la sanzione è pari a 3,125% (1/8 della sanzione minima);
  • successivamente al periodo precedente, la sanzione è pari al 3,572% (1/7 della sanzione minima);


Gli interessi vanno calcolati su base giornaliera secondo le seguenti percentuali annue indicate:

  • anno 2026: 1,60% annuo (Decreto del MEF del 10/12/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025).
  • anno 2025: 2,00% annuo (Decreto del MEF del 10/12/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16/12/2024).
  • anno 2024: 2,50% annuo (Decreto del MEF del 11.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11.12.2022).
  • anno 2023: 5,00% annuo (Decreto del MEF del 13.12.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2022).
  • anno 2022: 1,25% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021).
  • anno 2021: 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020).