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CIMP - Esenzioni e Riduzioni

Riduzioni

È applicato un canone ridotto del 50% alla pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro.

Esenzioni

Non si da luogo ad applicazione del canone nei casi seguenti:

1) Pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2) Avvisi al pubblico, quali ad esempio visual ditte fornitrici, lavagnette menù, prezziari, cartelli offerte, esposti all'interno delle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino singolarmente la superficie di mezzo metro e complessivamente la superficie di due metri quadrati per ogni vetrina o porta d'ingresso, e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.
3) Pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
4) Annunci esposti all'interno, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso delle agenzie immobiliari quando relativi alla attività di mediazione degli immobili e delle agenzie di viaggio quando limitati alla semplice descrizione delle offerte.
5) Cartelli e le scritte relative ai “saldi” quando esposti all'interno, sulle vetrine e sulle porte d'ingresso delle attività commerciali.
6) Cavalletti pubblicitari esposti nelle vetrine, nelle porte d'ingresso o nelle immediate adiacenze dell'esercizio commerciale solo quando preventivamente autorizzati dai competenti Uffici Comunali.
7) Pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio.
8) Pubblicità comunque effettuata dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali per attività istituzionali.
9) Insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
10) Insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
11) Esposizioni permanenti realizzate presso le sedi di nuove attività economiche, esclusi i subingressi, per un periodo massimo di anni 3 a decorrere dall'anno solare in cui è iniziata l'attività.
12) Targhe o cartelli installati su una determinata area verde pubblica il cui mantenimento è a carico del beneficiario del messaggio pubblicitario.
13) Il diritto all'esenzione non esclude l'obbligo di presentazione della domanda ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento con la eccezione di locandine o altri messaggi similari non configurabili come insegne di esercizio posti all'interno delle vetrine; targhe professionali per le quali è sufficiente una comunicazione da trasmettere al servizio edilizia come previsto all'art. 3 del “Regolamento Edilizio per le opere di arredo urbano” approvato con delibera C.C. n.13 del 28.6.2006.
Il diritto all'esenzione non esclude la presentazione della domanda e la documentazione prevista all'art. 5 del presente Regolamento.