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ICI - Detrazioni


Detrazione per abitazione principale

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Nel caso in cui più proprietari abitino nella stessa unità immobiliare, la detrazione deve essere divisa in parti uguali e non per quote di proprietà.
La detrazione si applica anche alle unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.
La detrazione si applica anche al coniuge non assegnatario della abitazione a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, a condizione che il soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su altro immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Ulteriore detrazione per abitazione principale

Per poter usufruire delle maggiori detrazioni deve essere presentata apposita istanza, presso SPEZIA RISORSE S.p.A. con sede in Via Pascoli 62/A, entro il termine del pagamento del saldo dell'imposta

Elevazione della detrazione da € 103,291 a € 300,00 per:

a) soggetto passivo il cui nucleo familiare che abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi netti per

  • € 8.200,00 se composto da una persona
  • € 9.500,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni ulteriore componente
Detti redditi devono provenire esclusivamente da pensioni I.N.P.S. o gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, da pensioni d'invalidità civile, da assegno di accompagnamento d'invalido civile, da pensioni di guerra, da rendite I.N.A.I.L., da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30) da rendite catastali diverse di importo non superiore a € 25,82 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi ed escludendosi dal beneficio dell'esenzione di che trattasi il soggetto passivo e/o il nucleo familiare che abbia fonti di reddito diverse da quelle sopra tassativamente elencate.

b) soggetto passivo il cui nucleo familiare abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi non superiori a
  • € 9.400,00 se composto da una persona
  • € 11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni ulteriore componente
Detti redditi devono provenire esclusivamente dall'indennità di mobilità di cui alla legge 223/1991, o forme sostitutive di importo non superiore al predetto limite, da integrazioni salariali straordinarie, da redditi da lavoro subordinato, da rendita catastale della casa di abitazione, (comprese le pertinenze non eccedenti n.1 cantina, n.1 posto auto coperto, n.1 autorimessa della dimensione massima di mq.30), da rendite catastali diverse di importo non superiore a € 25,82 o da valori imponibili ICI di importo non superiore a € 2.582,28 nel caso di terreni ed aree edificabili, da assegno di studio universitario, da assegno per alimenti e per mantenimento corrisposto dal coniuge separato o divorziato, da erogazioni di tipo assistenziale, a nulla rilevando la non imponibilità fiscale generale di alcuni di tali redditi.

c) soggetto passivo che sia stato iscritto alle liste dei disoccupati della Sezione Circoscrizionale del Lavoro e della Massima Occupazione e/o nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/1991 per almeno 8 dei 12 mesi dell'anno precedente e il cui nucleo familiare non abbia percepito redditi annui lordi superiori a € 8.500,00.

Elevazione della detrazione da € 103,291 a € 300,00

per i soggetti passivi il cui nucleo familiare includa un portatore di handicap o persone non autosufficienti (invalidità minima 75%) ed abbia percepito in relazione all'anno precedente redditi annui lordi provenienti da fonti reddituali di cui ai punti a) b) e c) non superiori a

  • € 9.400,00 se composto da una persona
  • € 11.900,00 se composto da due persone con maggiorazione di € 1.033,00 per ogni ulteriore componente

Elevazione della detrazione da € 103,291 a € 154,937

per i soggetti passivi il cui nucleo familiare abbia percepito un reddito annuo lordo, proveniente esclusivamente da lavoro dipendente, sino a € 20.600,00 con minimo di tre figli a carico conviventi ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio nazionale.

Elevazione della detrazione da € 103,291 a € 154,937

per i soggetti passivi il cui nucleo familiare sia formato esclusivamente da giovani coppie (max 35 anni di età e coniugati da non oltre 4 anni alla data dell' 01/01/2008) con reddito lordo sino a € 20.600,00, maggiorato di € 1.033,00 per ogni eventuale figlio a carico, ed a condizione che non possegga altra unità immobiliare nel territorio nazionale.

Per le tipologie a) b) e c) l'esistenza di fonti reddituali diverse da quelle sopra tassativamente elencate esclude l'esenzione.
I redditi sono computati anche se esenti da imposizioni fiscali o soggetti a ritenute d'acconto a titolo d'imposta, salve le eccezioni di cui al precedente capoverso.
Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nel medesimo appartamento, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità.
Per i figli studenti o disoccupati, considerati fiscalmente a carico dei genitori pur se non residenti con gli stessi, il reddito di riferimento per la concessione dell'esenzione è da considerarsi quello della famiglia nucleare, ovvero quello risultante dalla sommatoria dei redditi dei genitori e dei figli.
Per reddito lordo si intende il reddito imponibile (costituito dalla somma del reddito soggetto ad Irpef, dei crediti d'imposta sui dividendi, detratti gli oneri deducibili) rilevato dalla dichiarazione dei redditi presentata a norma del DPR 29.09.1973 n. 600; per reddito netto si intende il reddito imponibile al quale viene detratta l'imposta netta.